Art. 2

Polizze fideiussorie

In vigore dal 29 ago 2014
1. Alle polizze fideiussorie attivate nell'ambito delle convenzioni firmate dal Ministero degli affari esteri per la realizzazione di progetti relativi ad attività di cooperazione internazionale affidati ad organizzazioni non governative, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. 2. L'importo coperto dalla polizza fideiussoria a garanzia del finanziamento massimo non può essere superiore al 5 per cento, nè inferiore al 2 per cento del finanziamento stesso, mentre l'importo coperto dalla polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipo è pari all'importo dell'anticipo stesso. 3. L'importo della garanzia richiesta è stabilito di volta in volta, nei limiti consentiti dal precedente comma, dalle convenzioni di cui al comma 1. 4. Trascorsi centottanta giorni dalla conclusione del procedimento di approvazione del rapporto finale, le polizze fideiussorie si intendono svincolate senza necessità di ulteriori atti amministrativi. Il predetto termine viene sospeso per i giorni necessari alla organizzazione non governativa per rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti da parte del Ministero degli affari esteri.

Note all'articolo

  • - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera e)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] e) il regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 15 settembre 2004, n. 337". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

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