Art. 3
Certificazione antimafia
In vigore dal 29 ago 2014
1. Il Ministero degli affari esteri procede all'acquisizione, presso le Prefetture o gli altri organi eventualmente competenti, delle comunicazioni e delle informazioni antimafia relative alle organizzazioni non governative.
2. Nei casi di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
Note all'articolo
- - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera e)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] e) il regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 15 settembre 2004, n. 337". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2004-09-15;337#art-3