Art. 5

Rilascio della patente di servizio per il restante personale abilitato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

In vigore dal 16 ott 2004
1. I titolari di patente rilasciata ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, secondo i regolamenti interni, alla guida dei veicoli in servizio di polizia stradale o comunque dei veicoli nella disponibilità dell'Amministrazione.
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Rilascio della patente di servizio per il restante personale abilitato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (Art. 5 Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale.) — Testo vigente | Portale Normativo