Art. 3

Rilascio della patente di servizio per il personale di polizia locale

In vigore dal 16 ott 2004
1. Al personale indicato all', comma 1, lettere d-bis) ed e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la patente di servizio è rilasciata dal prefetto della provincia in cui il personale presta servizio, su richiesta del responsabile del corpo o servizio di polizia locale da cui dipende. 2. I comuni e le province, attraverso l'ufficio o comando da cui dipende il personale di polizia locale, d'intesa con l'ufficio competente della prefettura-UTG, provvedono all'istruttoria ed alla compilazione della patente di servizio, e conservano agli atti copia autenticata della patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i verbali delle prove di idoneità, la dichiarazione di appartenenza al corpo o servizio di polizia locale interessato. Il Prefetto può richiedere in ogni momento gli atti ed i documenti conservati dai Comandi o dagli uffici di polizia locale. 3. L'esame di qualificazione deve essere sostenuto davanti ad una commissione provinciale permanente nominata dal Prefetto e presieduta da un funzionario della carriera prefettizia. La commissione, inoltre, è composta da quattro membri di cui uno appartenente alla Specialità Polizia stradale della Polizia di Stato, uno dipendente dall'Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno appartenente ad un ufficio di polizia municipale designato dal Sindaco ed uno appartenente ad un ufficio di polizia provinciale designato dal Presidente della provincia. Le funzioni di segretario sono assunte da un dipendente del comune capoluogo di provincia. Gli oneri conseguenti sono interamente a carico dell'ente locale che richiede il rilascio delle patenti di servizio. 4. La patente di servizio è rilasciata solo al personale in possesso di tutte le qualità previste dall' della legge 7 marzo 1986, n. 65. 5. La patente di servizio si intende rinnovata ad ogni conferma di validità della patente di guida ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 6. La patente di servizio è aggiornata, in caso di variazione di categoria della patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in tal caso non è richiesta la frequenza del corso ed il relativo esame di cui all' del presente decreto. 7. I comuni e le province informano il Prefetto dell'avvenuto rinnovo e aggiornamento della patente di servizio rilasciata ai propri dipendenti.
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Rilascio della patente di servizio per il personale di polizia locale (Art. 3 Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale.) — Testo vigente | Portale Normativo