Art. 1
Patente di servizio
In vigore dal 16 ott 2004
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, concernente la patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale;
Visto il comma 2 del citato articolo 139 che affida al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno il compito di stabilire requisiti e modalità per il rilascio della patente di servizio;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota del 26 luglio 2004, n. 13880 UL;
Adotta
il seguente regolamento:
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Patente di servizio
1. Ai soggetti elencati nell', commi 1 e 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, abilitati a svolgere compiti di polizia stradale e riconosciuti idonei ai sensi degli del presente decreto, è rilasciata una patente di servizio, conforme al modello di cui all'allegato A, per la guida di veicoli adibiti ai servizi di polizia stradale o di veicoli nella disponibilità dell'Amministrazione utilizzati per l'espletamento di compiti istituzionali dell'ente di appartenenza.
2. La patente rilasciata ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è equiparata a quella prevista dal comma 1.
3. La patente di servizio è rilasciata dal Prefetto, nell'ambito del territorio di competenza, a:
a) appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale;
b) appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia provinciale.
Ai rimanenti soggetti di cui all', comma 1, e comma 3, lettera a), la patente di servizio è rilasciata dal competente ufficio dell'Amministrazione di appartenenza ad eccezione dei dipendenti dell'ANAS per i quali, a seguito di istruttoria effettuata dal medesimo Ente, provvede il competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che stabilisce con proprio decreto i criteri e le modalità di rilascio.
4. La patente di servizio autorizza a condurre gli stessi veicoli per i quali il conducente è abilitato a guidare con la patente conseguita ai sensi degli articoli 116 e 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
A tal fine, nell'ambito della patente di servizio sono individuati i seguenti tipi di abilitazione:
abilitazione 1 consente la guida di motoveicoli e ciclomotori;
abilitazione 2 consente la guida di autoveicoli e ciclomotori.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2004-08-11;246#art-1