Art. 1

Patente di servizio

In vigore dal 16 ott 2004
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, concernente la patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale; Visto il comma 2 del citato articolo 139 che affida al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno il compito di stabilire requisiti e modalità per il rilascio della patente di servizio; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota del 26 luglio 2004, n. 13880 UL; Adotta il seguente regolamento: . Patente di servizio 1. Ai soggetti elencati nell', commi 1 e 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, abilitati a svolgere compiti di polizia stradale e riconosciuti idonei ai sensi degli del presente decreto, è rilasciata una patente di servizio, conforme al modello di cui all'allegato A, per la guida di veicoli adibiti ai servizi di polizia stradale o di veicoli nella disponibilità dell'Amministrazione utilizzati per l'espletamento di compiti istituzionali dell'ente di appartenenza. 2. La patente rilasciata ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è equiparata a quella prevista dal comma 1. 3. La patente di servizio è rilasciata dal Prefetto, nell'ambito del territorio di competenza, a: a) appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale; b) appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia provinciale. Ai rimanenti soggetti di cui all', comma 1, e comma 3, lettera a), la patente di servizio è rilasciata dal competente ufficio dell'Amministrazione di appartenenza ad eccezione dei dipendenti dell'ANAS per i quali, a seguito di istruttoria effettuata dal medesimo Ente, provvede il competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che stabilisce con proprio decreto i criteri e le modalità di rilascio. 4. La patente di servizio autorizza a condurre gli stessi veicoli per i quali il conducente è abilitato a guidare con la patente conseguita ai sensi degli articoli 116 e 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. A tal fine, nell'ambito della patente di servizio sono individuati i seguenti tipi di abilitazione: abilitazione 1 consente la guida di motoveicoli e ciclomotori; abilitazione 2 consente la guida di autoveicoli e ciclomotori.
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Patente di servizio (Art. 1 Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale.) — Testo vigente | Portale Normativo