Art. 6
Disposizioni finali
In vigore dal 6 ago 2004
1. In base a quanto disposto dall'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli interventi del Fondo è destinata la somma di 5 milioni di euro annui per il triennio 2003-2005.
2. Le spese di gestione non potranno essere superiori al 5% della dotazione annuale del Fondo, mentre gli utili derivanti dalle attività del Fondo sono ripartiti come segue:
a) una quota pari al 7,5% è destinata alla società di gestione;
b) la restante parte è destinata ad alimentare la dotazione del Fondo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 giugno 2004
Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 129
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2004-06-22;182#art-6