Art. 6 · Disposizioni finali

Art. 6

6 / 6

Disposizioni finali

In vigore dal 6 ago 2004
1. In base a quanto disposto dall'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli interventi del Fondo è destinata la somma di 5 milioni di euro annui per il triennio 2003-2005. 2. Le spese di gestione non potranno essere superiori al 5% della dotazione annuale del Fondo, mentre gli utili derivanti dalle attività del Fondo sono ripartiti come segue: a) una quota pari al 7,5% è destinata alla società di gestione; b) la restante parte è destinata ad alimentare la dotazione del Fondo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 giugno 2004 Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 129
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2004-06-22;182#art-6