Art. 5
Relazione all'ISMEA
In vigore dal 6 ago 2004
1. Gli amministratori responsabili del Fondo, ogni anno, trasmettono all'ISMEA, insieme al bilancio della società di capitali costituita ai sensi dell', anche una relazione che illustra gli obiettivi programmati ed i risultati conseguiti.
2. Nel bilancio dell'esercizio dell'ISMEA, redatto ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, un'apposita sezione è dedicata alla illustrazione dei risultati previsti ed ottenuti attraverso le iniziative di sostegno all'accesso al mercato dei capitali disciplinate nel presente regolamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2004-06-22;182#art-5