Art. 5
Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti ed utilizzazione di sistemi meccanografici
In vigore dal 8 apr 2004
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è consentito alle banche di procedere alle annotazioni previste dagli articoli 24 e 25 dello stesso decreto mediante l'impiego di registri sezionali, a condizione che le rispettive annotazioni riepilogative, eseguite ai fini delle liquidazioni periodiche dell'imposta, siano riportate, a seconda delle modalità adottate, sul libro giornale o sul registro unico o su un registro dei corrispettivi appositamente destinato. Si applica quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-02-12;75#art-5