Art. 4
Registrazione degli acquisti
In vigore dal 8 apr 2004
1. Ai fini delle registrazioni previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le banche possono raggruppare in un apposito documento riepilogativo, da annotare non oltre il termine entro il quale è esercitabile il diritto alla detrazione della relativa imposta, le fatture relative agli acquisti di energia elettrica, acqua, gas, oli da gas e di servizi resi tramite reti telefoniche, nonché agli acquisti di titoli, valori mobiliari e strumenti finanziari di cui all'articolo 10, primo comma, n. 4), del menzionato decreto, effettuati presso lo stesso soggetto, qualunque sia il loro importo.
2. Nel documento di cui al comma 1 sono indicati la ditta, la denominazione o la ragione sociale e il numero di partita IVA del cedente o prestatore, l'ammontare complessivo dell'imponibile e della relativa imposta, distinti per aliquota, nonché quello delle operazioni non imponibili ed esenti.
3. Le banche che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di dispensa da adempimenti per le operazioni esenti, possono eseguire le annotazioni delle fatture di acquisto senza annotare distintamente le operazioni con IVA indetraibile di cui all'articolo 19-bis 1 dello stesso decreto.
Storico versioni
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