Art. 1
Emissione delle fatture
In vigore dal 8 apr 2004
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 73, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che attribuisce al Ministro delle finanze la facoltà di determinare con propri decreti modalità e termini in materia di imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda, tra l'altro, l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture nonché le annotazioni, da parte dei contribuenti che utilizzano macchine elettrocontabili;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 12 aprile 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 18 aprile 1979, con il quale sono state determinate modalità applicative dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dagli istituti e dalle aziende di credito;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze;
Considerate le modifiche normative e regolamentari e le innovazioni tecnologiche intervenute nella disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Ritenuta, quindi, la necessità di perseguire, nell'ottica delle semplificazioni fiscali, l'obiettivo di snellire gli obblighi di tenuta delle scritture contabili delle banche, apportando opportune modifiche alla disciplina di cui al citato decreto 12 aprile 1979, in materia di fatturazione, registrazione e tenuta dei registri contabili;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sott'ordinate, quando la legge espressamente conferisce tale potere;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 3-1793 del 6 febbraio 2004, ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
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Emissione delle fatture
1. Le fatture relative alle prestazioni di servizi di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle relative alle cessioni di beni esenti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 4), dello stesso decreto, escluse le operazioni di cui al successivo n. 11) del medesimo articolo 10, che le banche sono tenute a rilasciare a richiesta della controparte, possono essere emesse dalla sede centrale, dal centro elettrocontabile, dalle dipendenze, dai servizi ed uffici e possono comprendere tutte le operazioni effettuate con lo stesso soggetto in periodi di tempo non superiori al mese solare, a condizione che siano consegnate o spedite entro il mese solare successivo a quello in cui le suddette operazioni si considerano effettuate ai sensi dell' del predetto decreto, fermo restando quanto stabilito nell', comma 2.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-02-12;75#art-1