Art. 4

Controlli

In vigore dal 19 dic 2017
1. Il gestore, in conformità alle relative prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione e, comunque, almeno una volta all'anno, fornisce all'autorità competente tutti i dati che consentono a detta autorità di verificare la conformità dell'impianto alle prescrizioni di cui all'. 2. Il gestore installa apparecchiature per la misura e per la registrazione in continuo delle emissioni nei punti di emissione presidiati da dispositivi di abbattimento e con un flusso di massa di COV, espressi come carbonio organico totale, superiore a 10 kg/h al punto finale di scarico, onde verificare la conformità delle stesse emissioni ai valori limite negli scarichi gassosi di cui all'. Nel caso di flusso di massa inferiore, lo stesso gestore effettua misurazioni continue o periodiche, assicurando almeno tre letture durante ogni misurazione, nel caso di misurazioni periodiche; l'autorità competente può, comunque, richiedere, anche in questo caso, l'installazione di apparecchiature per la misura e per la registrazione in continuo delle emissioni, ove lo ritenga necessario. 3. Per la verifica dei valori limite espressi in concentrazione di massa sono utilizzati i metodi analitici indicati nell'allegato V. 4. In alternativa alle apparecchiature di cui al comma 2, l'autorità competente può consentire l'installazione di strumenti per la misura e per la registrazione in continuo dei parametri significativi ed indicativi del corretto stato di funzionamento dei dispositivi di abbattimento.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera o)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
  • Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera o)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.

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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio:decreto:2004-01-16;44#art-4

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Controlli (Art. 4 Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attivita' industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.) — Testo vigente | Portale Normativo