Art. 5
Conformità ai valori limite di emissione
In vigore dal 19 dic 2017
1. Il gestore dimostra all'autorità competente la conformità dell'impianto:
a) ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limite per le emissioni diffuse e ai valori limite di emissione totale, in quanto autorizzati;
b) all'emissione totale annua autorizzata per l'intero impianto;
c) alle disposizioni dell', commi 5 e 6 ove applicabili.
2. Al fine di cui al comma 1, il gestore effettua, per quanto prescritto dall'autorizzazione, misurazioni di COV continue o periodiche negli scarichi gassosi, come previsto all', comma 2, ed elabora e aggiorna, con la periodicità prevista dall'autorizzazione ed almeno una volta all'anno, un piano di gestione dei solventi, secondo le indicazioni contenute nell'allegato IV. Il gestore determina la concentrazione di massa dell'inquinante negli scarichi gassosi, in conformità alle disposizioni dell', comma 3, del decreto 12 luglio 1990.
3. Ai nuovi impianti e alle modifiche sostanziali, come definiti nel presente decreto, si applicano le disposizioni dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.
4. In caso di misurazioni continue, la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi è considerata raggiunta se nessuna delle medie di 24 ore di esercizio normale supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.
5. Per le misurazioni periodiche la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi è considerata raggiunta se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media delle 3 letture e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione stabilito.
6. La conformità alle disposizioni dell', commi 10 e 11, è verificata sulla base della somma delle concentrazioni di massa dei singoli COV interessati. In tutti gli altri casi, ove non altrimenti specificato nell'allegato II, si prende come riferimento la massa totale di carbonio organico emesso.
7. Durante i periodi di avviamento e di arresto degli impianti e nel caso di cui al comma 8, non si applicano i valori limite di emissione. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi.
8. Qualora il gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, un valore limite di emissione è superato:
a) informa tempestivamente l'autorità competente e adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
b) sospende l'esercizio dell'attività fino a che la conformità non è ripristinata, se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana.
9. L'autorità competente stabilisce nell'autorizzazione specifiche prescrizioni per i casi di cui ai commi 7 e 8.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera o)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera o)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio:decreto:2004-01-16;44#art-5