Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 19 dic 2017
1. Il decreto ministeriale 12 luglio 1990 si applica alle emissioni di COV degli impianti esistenti al 1° luglio 1988 rientranti nel campo di applicazione del presente decreto fino alle date previste all', comma 2, ovvero fino alla data di effettivo adeguamento degli stessi impianti, se anteriore a quelle previste al citato , comma 2. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorità competenti provvedono a rilasciare autorizzazioni di carattere generale per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso. Per detti impianti nelle autorizzazioni di carattere generale è previsto che il gestore sia esentato dall'applicazione dell', comma 2. 3. Le disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991, si applicano agli impianti e alle pulitintolavanderie di cui al comma 2 fino alla data in cui i gestori degli stessi impianti comunicano all'autorità competente di avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale e, comunque, non oltre il dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Al fine di valutare e di proporre revisioni della normativa riguardante le emissioni di composti organici volatili, anche nella fase di predisposizione delle normative comunitarie, e con l'obiettivo, in particolare, di prevedere la fissazione di limiti massimi di COV nelle materie prime e l'introduzione di sistemi di incentivazione alla riduzione delle emissioni di COV, è costituito, nell'ambito della Conferenza unificata, un tavolo tecnico di coordinamento dai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute, delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, dalle regioni, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale comuni italiani. Al tavolo tecnico possono essere invitate a partecipare le associazioni di impresa interessate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 gennaio 2004 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro delle attività produttive Marzano Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2004 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 147

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera o)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
  • Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera o)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio:decreto:2004-01-16;44#art-9

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