Art. 1
Definizioni
In vigore dal 4 set 2003
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;
Visto l'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commi 3 e 4;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003, n. 425/03;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 19218 del 3 marzo 2003, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
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Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Camera di commercio: la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) Registro delle imprese: il registro delle imprese di cui all' della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
c) Rea: il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
d) Ufficio del registro delle imprese: l'ufficio della camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del REA;
e) Commissione provinciale per l'artigianato: la commissione di cui all' della legge 8 agosto 1985, n. 443;
f) Albo delle imprese artigiane: l'albo di cui all' della legge 8 agosto 1985, n. 443;
g) Responsabile del procedimento: il responsabile del procedimento di cui al capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2003-06-30;221#art-1