Art. 3

Soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane

In vigore dal 4 set 2003
Soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane 1. I consorzi di cui all'articolo 2612 del codice civile, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, indicano una o più imprese del consorzio, affidatarie dei servizi, dotate dei requisiti di cui agli . 2. Gli enti che esercitano una o più attività, ricomprese tra quelle di cui all' e non svolgono attività commerciale in via prevalente, si iscrivono nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative se in possesso dei requisiti di cui agli , e 7. 3. I facchini non imprenditori, che presentano denuncia di inizio attività ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, non sono soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese. 4. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che intendono aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere una delle attività di cui all' hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative se sono in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento delle predette attività, nel presupposto di un mutuo riconoscimento e di una armonizzazione tra le norme nazionali e quelle dello Stato di provenienza, fatti salvi i requisiti previsti per l'inserimento nelle fasce di classificazione. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese di facchinaggio stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio nazionale.
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