Capo II

Art. 5

Cause di non idoneità al servizio per gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia

In vigore dal 16 ago 2003
Cause di non idoneità al servizio per gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia 1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia che abbiano riportato lesioni o infermità stabilizzate che comportino menomazioni dell'integrità psico-fisica ascrivibili singolarmente o per cumulo alle prime cinque categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono considerati inidonei al servizio nel ruolo di appartenenza. 2. Qualora le lesioni o le infermità siano ascrivibili alle categorie 6ª, 7ª o 8ª della tabella A o alla tabella B, annesse al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il personale di cui al comma 1 può essere giudicato non idoneo al servizio nel ruolo di appartenenza a seguito di una valutazione globale che tenga conto, oltre che della natura delle lesioni o delle infermità, anche dell'età, della qualifica rivestita e delle funzioni o dei compiti alla stessa inerenti.
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Cause di non idoneità al servizio per gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia (Art. 5 Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli.) — Testo vigente | Portale Normativo