Capo IV

Art. 8

Disposizioni finali

In vigore dal 16 ago 2003
1. All'aggiornamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale previsti dal presente regolamento si provvede con le medesime forme e modalità del predetto provvedimento. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, recante il regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia; b) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 259, recante il regolamento sui requisiti attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 giugno 2003 Il Ministro: Pisanu Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2003 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 8, foglio n. 379
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2003-06-30;198#art-8

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Disposizioni finali (Art. 8 Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli.) — Testo vigente | Portale Normativo