Capo I
Art. 2
Accertamento dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato
In vigore dal 16 ago 2003
Accertamento dell'idoneità fisica, psichica
ed attitudinale degli appartenenti
ai ruoli della Polizia di Stato
1. Nel corso del rapporto d'impiego, per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, l'idoneità o la non idoneità fisica e psichica al servizio nel ruolo di appartenenza è accertata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione effettua visite mediche e accertamenti sanitari programmati e periodici secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, che tengono conto degli incarichi svolti, dell'età, dell'anzianità di servizio e dell'eventuale presenza di patologie pregresse o croniche.
3. Il giudizio di idoneità al servizio, oltre che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, può essere chiesto dall'Amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale per congedo straordinario, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità, concessioni di equo indennizzo, ai fini della dispensa dal servizio per motivi di salute oppure, con adeguata motivazione, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio dalle quali obbiettivamente emerga la necessità del suddetto giudizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2003-06-30;198#art-2