Capo III

Art. 6

Procedimento di esame dei codici

In vigore dal 19 ago 2003
1. Il Direttore generale della giustizia penale esamina i codici di comportamento sulla base dei criteri fissati all', comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001. 2. Ai fini dell'esame dei codici, il Direttore generale della giustizia penale, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia, può avvalersi della consulenza di esperti in materia di organizzazione aziendale, designati con decreto del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, tra soggetti i quali non abbiano rapporti di lavoro subordinato o autonomo, o di collaborazione anche temporanea, con le associazioni di categoria legittimate all'invio dei codici di comportamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2003-06-26;201#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Procedimento di esame dei codici (Art. 6 Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.) — Testo vigente | Portale Normativo