Art. 6 · Procedimento di esame dei codici
Capo III

Art. 6

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Procedimento di esame dei codici

In vigore dal 19 ago 2003
1. Il Direttore generale della giustizia penale esamina i codici di comportamento sulla base dei criteri fissati all', comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001. 2. Ai fini dell'esame dei codici, il Direttore generale della giustizia penale, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia, può avvalersi della consulenza di esperti in materia di organizzazione aziendale, designati con decreto del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, tra soggetti i quali non abbiano rapporti di lavoro subordinato o autonomo, o di collaborazione anche temporanea, con le associazioni di categoria legittimate all'invio dei codici di comportamento.
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