Capo I

Art. 1

Norme applicabili

In vigore dal 19 ago 2003
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, numero 400; Visto l'articolo 85 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che prevede l'adozione di un regolamento con il quale il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 aprile 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con la nota protocollo n. 1109/U-12/21-49 del 29 maggio 2003; Adotta il seguente regolamento: . Norme applicabili 1. Nella formazione e nella tenuta dei fascicoli relativi al procedimento di accertamento degli illeciti amministrativi dipendenti da reato e alla applicazione delle sanzioni amministrative, si osservano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 8 giugno 2001, numero 231, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, fatto salvo quanto previsto dall'articolo seguente.
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