Art. 9
Modalità di partecipazione ai fondi chiusi
In vigore dal 9 apr 2003
1. All'articolo 14 del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "un'unica emissione" sono sostituite dalle seguenti: "una o più emissioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento,";
b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Il regolamento del fondo disciplina le modalità concernenti le emissioni successive alla prima.";
c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:
"6-bis. Ove il regolamento del fondo preveda emissioni successive alla prima, i rimborsi anticipati hanno luogo con la medesima frequenza ed in coincidenza con le nuove emissioni. Alla stessa data è prevista la determinazione periodica del valore delle quote del fondo.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-01-31;47#art-9