Art. 9

Modalità di partecipazione ai fondi chiusi

In vigore dal 9 apr 2003
1. All'articolo 14 del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "un'unica emissione" sono sostituite dalle seguenti: "una o più emissioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento,"; b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Il regolamento del fondo disciplina le modalità concernenti le emissioni successive alla prima."; c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: "6-bis. Ove il regolamento del fondo preveda emissioni successive alla prima, i rimborsi anticipati hanno luogo con la medesima frequenza ed in coincidenza con le nuove emissioni. Alla stessa data è prevista la determinazione periodica del valore delle quote del fondo.".
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urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-01-31;47#art-9

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Modalità di partecipazione ai fondi chiusi (Art. 9 Regolamento recante modificazioni al regolamento attuativo dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di fondi comuni di investimento, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.) — Testo vigente | Portale Normativo