Art. 12

Fondi speculativi

In vigore dal 9 apr 2003
1. All'articolo 16 del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il numero dei soggetti che partecipano a ciascun fondo speculativo non può superare le duecento unità."; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'importo minimo della quota iniziale non può essere inferiore a 500.000 euro. Le quote dei fondi speculativi non possono essere frazionate in nessun caso.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 31 gennaio 2003 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 107
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Fondi speculativi (Art. 12 Regolamento recante modificazioni al regolamento attuativo dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di fondi comuni di investimento, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.) — Testo vigente | Portale Normativo