Art. 12
Fondi speculativi
In vigore dal 9 apr 2003
1. All'articolo 16 del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il numero dei soggetti che partecipano a ciascun fondo speculativo non può superare le duecento unità.";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'importo minimo della quota iniziale non può essere inferiore a 500.000 euro. Le quote dei fondi speculativi non possono essere frazionate in nessun caso.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 31 gennaio 2003
Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 107
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-01-31;47#art-12