Art. 11

Fondi garantiti

In vigore dal 9 apr 2003
1. Dopo l'articolo 15 del regolamento n. 228 del 1999 è inserito il seguente: "Art. 15-bis (Fondi garantiti). - 1. Le SGR, nel rispetto dei criteri di investimento e delle norme prudenziali di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, possono istituire fondi che garantiscono la restituzione del capitale investito ovvero il riconoscimento di un rendimento minimo, mediante la stipula di apposite convenzioni con banche, imprese di investimento che prestano il servizio di negoziazione per conto proprio, imprese di assicurazione o intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo Unico Bancario aventi i requisiti indicati dalla Banca d'Italia, ovvero mediante altre eventuali forme di garanzia indicate dalla Banca d'Italia. 2. I fondi garantiti possono essere sia di tipo aperto che di tipo chiuso. 3. Il regolamento del fondo stabilisce le modalità per la prestazione della garanzia di cui al comma 1.".
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Fondi garantiti (Art. 11 Regolamento recante modificazioni al regolamento attuativo dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di fondi comuni di investimento, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.) — Testo vigente | Portale Normativo