Art. 2

Pubblicità

In vigore dal 9 apr 2003
1. All' del regolamento n. 228 del 1999 è aggiunto, dopo il comma 5, il seguente comma: "5-bis. Il regolamento dei fondi di cui all'articolo 12-bis prevede, in conformità ai principi stabiliti dalla CONSOB in materia di pubblicità per operazioni di sollecitazione all'investimento, le forme di pubblicità, anche per estratto: a) delle relazioni di stima; b) degli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza; c) dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso previsti dall'articolo 12-bis, comma 8; d) del gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario di cui all'articolo 12-bis, comma 3, lettera b).".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-01-31;47#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Pubblicità (Art. 2 Regolamento recante modificazioni al regolamento attuativo dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di fondi comuni di investimento, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.) — Testo vigente | Portale Normativo