Art. 2
2 / 12Pubblicità
In vigore dal 9 apr 2003
1. All' del regolamento n. 228 del 1999 è aggiunto, dopo il comma 5, il seguente comma:
"5-bis. Il regolamento dei fondi di cui all'articolo 12-bis prevede, in conformità ai principi stabiliti dalla CONSOB in materia di pubblicità per operazioni di sollecitazione all'investimento, le forme di pubblicità, anche per estratto:
a) delle relazioni di stima;
b) degli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza;
c) dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso previsti dall'articolo 12-bis, comma 8;
d) del gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario di cui all'articolo 12-bis, comma 3, lettera b).".
Storico versioni
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