Art. 1

Definizioni

In vigore dal 9 apr 2003
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dall' della legge 23 novembre 2001, n. 410, di seguito denominata "legge n. 410 del 2001", recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare"; Visto l', comma 2, della legge n. 410 del 2001 che ha apportato modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo altresì che "il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti ed ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dai commi 1, 1-bis e 1-ter."; Visto il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito denominato "Testo unico"; Visto l'articolo 37 del predetto Testo unico il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze) determina, con regolamento adottato, sentite la Banca d'Italia e la Consob, i criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento; Visto l', comma 1, del Testo unico il quale dispone che "i regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400." di seguito denominata "legge n. 400 del 1988"; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988; Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, con il quale è stata data attuazione all'articolo 37 del Testo unico, di seguito denominato "regolamento n. 228 del 1999"; Sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa; Vista la richiesta di chiarimenti del Consiglio di Stato di cui al parere interlocutorio dell'8 ottobre 2002; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 11 ottobre 2002; Considerato che il riferimento normativo di cui all'articolo 12-bis, all', comma 1, lettera c), numero 5) del Testo unico appare pertinente in considerazione dell'opportunità di richiamare espressamente, al fine di evitare incertezze interpretative, il potere della Banca d'Italia di disciplinare i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione, nei casi di acquisto o conferimento di beni diversi da quelli disciplinati dal medesimo articolo 12-bis del presente regolamento; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, in data 7 gennaio 2003, con nota ACG/25/DGT/39179; Adotta il seguente regolamento: . Definizioni 1. All', comma 1, del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) "fondi immobiliari": i fondi che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;"; b) la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) "fondazioni bancarie": le fondazioni disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni;"; c) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "g-bis) "partecipazioni in società immobiliari": le partecipazioni in società di capitali che svolgono attività di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili;"; d) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: "h-bis) "gruppo rilevante": il gruppo come definito ai sensi dell', comma 1, lettera a) del Testo unico.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-01-31;47#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Definizioni (Art. 1 Regolamento recante modificazioni al regolamento attuativo dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di fondi comuni di investimento, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.) — Testo vigente | Portale Normativo