Art. 3

Assegnazione delle somme al capitolo relativo al "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive"

In vigore dal 14 nov 2002
Assegnazione delle somme al capitolo relativo al "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive" 1. Le somme relative al contributo di cui all', riscosse ai sensi dell' del presente regolamento, sono di pertinenza del "Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura", costituito presso il Ministero dell'interno ed affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata, alla voce Ministero dell'interno, per essere riassegnate con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze al capitolo 2341 contenuto nell'unità previsionale di base 4.1.2.4 (già unità previsionale di base 5.1.2.4) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, concernente il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive e relativi oneri accessori".
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Assegnazione delle somme al capitolo relativo al "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive" (Art. 3 Regolamento di attuazione dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.) — Testo vigente | Portale Normativo