Art. 2
Denuncia, liquidazione e versamento del contributo
In vigore dal 14 nov 2002
1. I soggetti obbligati di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4 del presente articolo individuano distintamente dall'imposta sulle assicurazioni il contributo di cui all' e provvedono mensilmente al versamento, negli stessi termini stabiliti per l'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni e integrazioni, presso i soggetti incaricati della riscossione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni. Quanto alle modalità di versamento si applicano le disposizioni di cui al decreto direttoriale 17 dicembre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 dicembre 1998, n. 301.
2. Le imprese di assicurazione, nelle denunce dell'ammontare complessivo dei premi e accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni e integrazioni, indicano distintamente, in apposito allegato, l'importo dei premi riguardanti i contratti di cui all' del presente regolamento nonché l'importo dovuto per il contributo e i dati dei relativi versamenti; copia dell'allegato a cura del soggetto obbligato è inviata al Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
3. I rappresentanti fiscali delle imprese di assicurazione aventi la propria sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica italiana, nella denuncia mensile dei premi incassati nel mese precedente di cui all'articolo 89, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, da presentare agli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio, indicano in apposito allegato, distintamente, l'importo dei premi riguardanti i contratti di cui all' del presente regolamento nonché l'importo dovuto per il contributo previsto dallo stesso articolo e i dati dei relativi versamenti eseguiti; copia dell'allegato a cura del soggetto obbligato è inviata al Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
4. I contraenti domiciliati o aventi sede in Italia, che stipulano una delle assicurazioni di cui all' del presente regolamento con assicuratori all'estero, diversi da quelli di cui al comma 3, nella denuncia da presentare agli uffici delle entrate competenti per territorio, entro un mese dal giorno del pagamento del premio all'assicuratore, ai sensi dell'articolo 11 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni e integrazioni, indicano distintamente l'importo dovuto per il contributo di cui all' e i dati dei relativi versamenti eseguiti; copia della denuncia a cura del soggetto obbligato è inviata al Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
5. Sulla base dei dati contenuti nell'apposito allegato alle denunce di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, gli uffici delle entrate procedono alla liquidazione definitiva del contributo di cui all' del presente regolamento, dovuto per l'anno precedente, secondo le modalità e i termini previsti per l'imposta sulle assicurazioni, di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni e integrazioni.
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