Art. 1

Applicazione del contributo

In vigore dal 14 nov 2002
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura", con particolare riferimento all'articolo 18, commi 1, lettera a) e 2; Visto l'articolo 18, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il quale stabilisce che, con decreto del "Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato", sono emanate le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, lettera a), dello stesso articolo in materia di contributo per l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, determinato sui premi assicurativi raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 1990; Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455; Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" con particolare riferimento agli articoli 26, 56 e seguenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente "Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita" e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente "Modifica alla disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli Uffici finanziari" e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Acquisito il parere n. 670/2002 del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 25 marzo 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, effettuata con nota n. 27-23/A-104, del 19 giugno 2002; Adotta il seguente regolamento: . Applicazione del contributo 1. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, aumentate nella misura percentuale di un punto, secondo quanto previsto all'articolo 18, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, si applicano sui premi delle assicurazioni, nei rami "incendio", "responsabilità civile diversi", "auto rischi diversi" e "furto", come riclassificati dall' e dalla tabella A) allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, raccolti nel territorio dello Stato, relativamente ai contratti di assicurazione stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 1990.
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Applicazione del contributo (Art. 1 Regolamento di attuazione dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.) — Testo vigente | Portale Normativo