Art. 6
Sanzioni disciplinari che comportano l'esclusione dall'accesso al profilo di vigile del fuoco
In vigore dal 6 lug 2002
1. L'accesso al profilo di vigile del fuoco è precluso, ai sensi dell', comma 8, della citata legge n. 246, al vigile del fuoco ausiliario cui sia stata comminata una delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per dieci giorni complessivi;
b) sospensione dal corso di formazione con obbligo di frequenza, per dieci giorni complessivi;
c) proscioglimento immediato dal servizio.
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2002-04-15;135#art-6