Art. 2
Criteri per l'applicazione delle sanzioni disciplinari
In vigore dal 6 lug 2002
1. Le sanzioni disciplinari devono essere commisurate al tipo ed alla gravità della mancanza commessa dal vigile volontario ausiliario.
2. Il rimprovero verbale è un ammonimento inflitto al vigile volontario ausiliario con cui vengono punite lievi mancanze o omissioni causate da negligenza.
3. Il rimprovero scritto o censura è una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite:
a) la reiterazione di lievi mancanze;
b) la reiterata negligenza in servizio;
c) la mancanza di correttezza nel comportamento;
d) il disordine nella divisa o l'uso dell'abito civile durante il servizio;
e) la negligenza e la trascuratezza nella pulizia personale, nel vestiario, nella conservazione del corredo e degli oggetti in consegna, l'alterazione della divisa.
4. La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino ad un massimo di sette giorni complessivi, durante i quali il consegnato non può uscire dalla struttura se non per disimpegnare i compiti che gli vengono affidati e dai quali non è esonerato. La consegna viene graduata in relazione alla gravità di una delle seguenti mancanze:
a) recidività nelle lievi mancanze per le quali il vigile volontario ausiliario abbia già subito il rimprovero scritto;
b) negligenza nell'adempimento dei compiti assegnati;
c) lieve insubordinazione;
d) uso di modi sconvenienti ed inurbani verso colleghi o estranei;
e) mancato rispetto dell'orario e dei turni di servizio.
5. Il trasferimento ad altra sede di servizio viene disposto per le seguenti mancanze:
a) recidiva in una delle mancanze che abbiano già dato luogo alla consegna;
b) disobbedienza agli ordini superiori.
6. L'esonero dal servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per motivi disciplinari, viene disposto per le seguenti mancanze:
a) recidiva in una delle mancanze già sanzionate con il trasferimento ad altra sede;
b) assenza, allontanamento o abbandono ingiustificato del posto di servizio affidato;
c) offesa al decoro dell'Amministrazione, anche al di fuori dell'orario di servizio;
d) violazione del segreto d'ufficio;
e) provvedimenti restrittivi dell'autorità giudiziaria, misure di sicurezza e prevenzione, comportamenti che diano luogo a denunce all'autorità giudiziaria;
f) comportamenti suscettibili di creare pericolo per incolumità propria o altrui;
g) comportamenti incompatibili con lo svolgimento delle attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Storico versioni
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