Art. 1
Sanzioni disciplinari applicabili ai vigili volontari ausiliari
In vigore dal 6 lug 2002
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, come modificata dalla legge 13 ottobre 1950, n. 913;
Visto l', comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 246, ai sensi del quale occorre individuare con apposito regolamento, in analogia alle sanzioni previste dalla contrattazione collettiva per i vigili del fuoco in servizio permanente e fatti salvi i limiti di compatibilità, le sanzioni disciplinari irrogabili ai vigili volontari ausiliari, nonché quelle irrogabili ai vigili del fuoco ausiliari;
Visti il comma 5, lettera c) ed il comma 8 del medesimo della citata legge n. 246, ai sensi dei quali occorre individuare le sanzioni la cui comminazione preclude il trattenimento in servizio e l'accesso al profilo di vigile del fuoco;
Vista la legge 5 dicembre 1988, n. 521;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 24 settembre 2001;
Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
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Sanzioni disciplinari applicabili ai vigili volontari ausiliari
1. Le sanzioni disciplinari applicabili ai vigili volontari ausiliari sono, in ordine di gravità:
a) il rimprovero verbale;
b) il rimprovero scritto o censura;
c) la consegna;
d) il trasferimento ad altra sede di servizio;
e) l'esonero dal servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco con conseguente messa a disposizione del distretto militare competente per il completamento della ferma di leva, ai sensi dell'articolo 11, comma 13 e comma 14, della legge 5 dicembre 1988, n. 521.
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