Art. 1

Sanzioni disciplinari applicabili ai vigili volontari ausiliari

In vigore dal 6 lug 2002
IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, come modificata dalla legge 13 ottobre 1950, n. 913; Visto l', comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 246, ai sensi del quale occorre individuare con apposito regolamento, in analogia alle sanzioni previste dalla contrattazione collettiva per i vigili del fuoco in servizio permanente e fatti salvi i limiti di compatibilità, le sanzioni disciplinari irrogabili ai vigili volontari ausiliari, nonché quelle irrogabili ai vigili del fuoco ausiliari; Visti il comma 5, lettera c) ed il comma 8 del medesimo della citata legge n. 246, ai sensi dei quali occorre individuare le sanzioni la cui comminazione preclude il trattenimento in servizio e l'accesso al profilo di vigile del fuoco; Vista la legge 5 dicembre 1988, n. 521; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 24 settembre 2001; Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400; Adotta il seguente regolamento: . Sanzioni disciplinari applicabili ai vigili volontari ausiliari 1. Le sanzioni disciplinari applicabili ai vigili volontari ausiliari sono, in ordine di gravità: a) il rimprovero verbale; b) il rimprovero scritto o censura; c) la consegna; d) il trasferimento ad altra sede di servizio; e) l'esonero dal servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco con conseguente messa a disposizione del distretto militare competente per il completamento della ferma di leva, ai sensi dell'articolo 11, comma 13 e comma 14, della legge 5 dicembre 1988, n. 521.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2002-04-15;135#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo