Art. 3
Comunicazione delle modifiche
In vigore dal 3 ago 2017
1. Le associazioni iscritte al Registro nazionale comunicano, con le stesse modalità prescritte dall' del regolamento, le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, affinché quest'ultimo possa procedere alle eventuali necessarie modificazioni del Registro. Tale comunicazione deve avvenire, a pena di esclusione dal Registro nazionale, tempestivamente e comunque entro novanta giorni dall'evento.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonche' il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono abrogate a decorrere dalla data di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2001-11-14;471#art-3