Art. 1

O g g e t t o

In vigore dal 3 ago 2017
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"; Visto, in particolare, l' della citata legge n. 383 del 2000, che prevede l'istituzione di un Registro nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali, al quale possono iscriversi le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all' della stessa legge; Visto, in particolare, l'articolo 8 della citata legge n. 383 del 2000, che prevede l'emanazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di un regolamento che disciplini il procedimento per l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro di cui sopra; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2001; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. GAB/339/UL/19 del 16 ottobre 2001; Adotta il seguente regolamento: . O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina le procedure di iscrizione e di cancellazione delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale nell'apposito registro nazionale, istituito a norma dell', comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, di seguito denominata legge, nonché la periodica revisione del medesimo registro. 2. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla legge.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonche' il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono abrogate a decorrere dalla data di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53".

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Pro

urn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2001-11-14;471#art-1

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