Art. 7

Ricorsi in via amministrativa e giurisdizionale

In vigore dal 3 ago 2017
1. Nel caso di associazioni a carattere nazionale, avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione degli stessi, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11 della legge. 2. Per il ricorso giurisdizionale si applica la procedura prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 novembre 2001 Il Ministro: Maroni Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 31

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonche' il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono abrogate a decorrere dalla data di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53".

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Pro

urn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2001-11-14;471#art-7

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