Capo II
Art. 29
Requisiti per l'ammissione alla selezione prevista dall 'articolo 23, lett. b)
In vigore dal 5 lug 2001
1. La selezione prevista dall', lett. b) è riservata:
a) per n. 35 posti, al personale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, con qualifica non inferiore ad ispettore superiore, che abbia maturato un'anzianità nel ruolo di almeno 10 anni e che abbia svolto, senza demerito, per almeno 5 anni le funzioni di comandante di reparto presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato, sia stato assegnato un contingente medio annuo di Polizia penitenziaria non inferiore a 100 unità;
b) per i restanti n. 10 posti, al personale appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica di ispettore superiore, in possesso almeno del diploma di scuola media e con almeno 30 anni di effettivo servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
2. Ai fini dell'esclusione dalla selezione e dell'eventuale ammissione con riserva si applicano le disposizioni previste dall', commi 2, 3 e 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2001-04-06;236#art-29