Capo II

Art. 32

Colloquio

In vigore dal 5 lug 2001
1. Il colloquio verte su elementi di diritto penitenziario, di diritto penale e processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attività di polizia giudiziaria, elementi di diritto amministrativo, di diritto costituzionale e di ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria. 2. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato una votazione di almeno ventuno/trentesimi. 3. I candidati possono, à domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una lingua straniera; nonché con una prova facoltativa concernente elementi di informatica. 4. Ai candidati che superano le prove facoltative è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 1.50 per ciascuna prova, che va aggiunto a quello ottenuto al colloquio.
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Colloquio (Art. 32 Regolamento recante norme per l'accesso al ruolo direttivo, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria.) — Testo vigente | Portale Normativo