Art. 5
Esclusioni
In vigore dal 23 nov 2001
1. Qualora la domanda di accesso alle agevolazioni sia viziata o priva di uno o più dei requisiti previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fatti salvi i casi elencati al successivo comma 2, invita il soggetto richiedente a regolarizzare o ad integrare la domanda entro il termine perentorio di trenta giorni, decorso invano il quale la domanda è respinta.
2. Sono motivi di esclusione:
a) la compilazione della domanda su schema diverso da quello fissato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) la mancata, erronea o parziale compilazione dei campi relativi alle informazioni richieste nel modulo di domanda e rilevanti ai fini della concessione delle agevolazioni;
c) eventuali modificazioni apportate al testo prestampato delle dichiarazioni contenute nel modulo;
d) la mancanza della firma e/o dell'autenticazione nei modi previsti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2001-03-30;400#art-5