Art. 2

Attività agevolabili

In vigore dal 23 nov 2001
1. Ai soggetti beneficiari il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede il contributo di cui all' per l'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di fondi di garanzia interconsortili destinati alla prestazione di controgaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative soci della società finanziaria; b) promozione di interventi necessari al miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti; c) promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi e cooperative di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito con legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche; d) realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori dei settori del commercio, del turismo e dei servizi, anche mediante la costituzione di società partecipate. Tra i servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori sono ricomprese anche le attività dirette allo studio, progettazione, promozione di strumenti finanziari e assicurativi appositamente studiati per le piccole e medie imprese del terziario. 2. Ai fini della concessione del contributo di cui all', le società finanziarie di cui all' presentano, con le modalità e nei termini fissati con il decreto di cui all', comma 1, apposita domanda riferita: a) in relazione all'attività di gestione dei fondi di garanzia interconsortili, di cui al comma 1, lettera a), alla richiesta di incremento di tali fondi; b) in relazione all'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettera b), ai programmi finalizzati al miglioramento dei servizi resi alle imprese da parte dei soci delle predette società finanziarie, sulla base dei progetti proposti dai soci medesimi nonché ai programmi delle società finanziarie finalizzati alla realizzazione di reti telematiche; c) in relazione all'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettera c), ai programmi riferiti a operazioni di fusione che coinvolgono i soci delle predette società finanziarie; d) in relazione all'esercizio di attività di cui al comma 1, lettera d), ai programmi riferiti a progetti di investimento proposti dalle società finanziarie medesime o, di concerto con queste, dalle società da esse partecipate.
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