Art. 4

Modalità di richiesta, concessione ed erogazione delle agevolazioni

In vigore dal 23 nov 2001
Modalità di richiesta, concessione ed erogazione delle agevolazioni 1. La domanda per la richiesta delle agevolazioni, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, in regola con l'imposta di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale della società finanziaria e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, è presentata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo lo schema approvato con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con il medesimo decreto, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua inoltre l'eventuale documentazione da allegare alla predetta domanda e fissa i termini per la presentazione delle domande che pertanto potranno essere trasmesse a partire da tale data. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta, avvalendosi della procedura automatica ai sensi dell', comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la completezza e la regolarità delle domande e, controllate le disponibilità finanziarie, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande medesime fissati ai sensi del comma 1, concede il contributo, sulla base delle richieste effettivamente pervenute. Il contributo, in caso di insufficienza di risorse finanziarie, è ridotto proporzionalmente al fabbisogno conseguente alle domande presentate. 3. Con riferimento alle domande di cui all', comma 2, lettera a), entro trenta giorni dalla data di concessione, il contributo è erogato alla società finanziaria. 4. Con riferimento alle domande di cui all', comma 2, lettera b), ai fini dell'erogazione: a) per i progetti realizzati direttamente dalla società finanziaria, la stessa presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla realizzazione degli investimenti, domanda di erogazione del contributo con le modalità di cui al comma 1, allegando idonea documentazione di spesa, così come previsto dal successivo comma 7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica la regolarità formale della domanda e la completezza della documentazione ed entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione, eroga l'agevolazione spettante alla società finanziaria; b) per i progetti realizzati dai consorzi e dalle cooperative soci, gli stessi, realizzati gli investimenti ammissibili inclusi nel programma agevolato, trasmettono alla società finanziaria, entro sessanta giorni dalla predetta realizzazione, richiesta di erogazione allegando idonea documentazione di spesa secondo le indicazioni di cui al comma 7. A partire dalla data di concessione e con cadenza trimestrale la società finanziaria accerta l'ammissibilità e la regolarità delle spese sostenute dai singoli soci e presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda di erogazione relativa ai soli progetti ultimati in ciascun trimestre dai singoli soci. Sulla base di tale certificazione di spesa della società finanziaria, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione, eroga l'agevolazione spettante ai singoli soci. 5. Con riferimento alle domande di cui all', comma 2, lettera c), ai fini dell'erogazione, il consorzio o la cooperativa risultante dalla fusione trasmette alla società finanziaria, entro sessanta giorni dalla data di realizzazione dell'operazione di fusione ovvero dalla data di concessione del contributo nel caso in cui la fusione sia stata già realizzata alla data di presentazione della domanda, la richiesta di erogazione allegando idonea documentazione secondo le indicazioni di cui al comma 7. La società finanziaria, entro i successivi trenta giorni, accerta la regolarità della documentazione ricevuta e presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda di erogazione secondo lo schema di cui al medesimo comma 7. Sulla base di tale certificazione, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione, eroga l'agevolazione spettante al consorzio o cooperativa risultante dalla fusione. 6. Con riferimento alle domande di cui all', comma 2, lettera d), ai fini dell'erogazione, sia per i progetti realizzati direttamente dalla società finanziaria, sia per i progetti realizzati dalle società partecipate, si rimanda a quanto indicato al comma 4. 7. Gli schemi e l'eventuale documentazione da allegare sia per la richiesta di erogazione da parte dei consorzi e delle cooperative soci e delle società partecipate, sia per la domanda di erogazione della società finanziaria sono definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il medesimo decreto di cui al comma 1. 8. Con riferimento alle domande di cui all', comma 2, lettere b) e d), a conclusione dell'intero programma agevolato ed entro i successivi trenta giorni, la società finanziaria presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposito rendiconto finale, redatto secondo le modalità stabilite con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il medesimo decreto di cui al comma 1. 9. Per ciascuno dei programmi agevolati, ed in relazione ai singoli progetti che lo compongono, l'ammontare dei contributi erogati non può essere superiore a quello concesso.
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