Art. 3

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese

In vigore dal 2 ago 2001
1. Ai sensi della lettera d) del comma 5 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, garantendo, peraltro, la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta, sono sottratte all'accesso, fatte salve le richieste del titolare dell'interesse, le seguenti categorie di documenti, compresi quelli ad essi direttamente connessi: a) rapporti informativi sul personale dipendente, nonché note caratteristiche a qualsiasi titolo compilate sul predetto personale; b) accertamenti medico-legali e relativa documentazione; c) documenti ed atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psico-fisiche delle medesime; d) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private del personale; e) documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale di persone ivi compresi i dipendenti, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa; f) documenti relativi all'anagrafe delle prestazioni rese dal personale dipendente, limitatamente a quelli contenenti dati personali protetti dalla legge n. 675/1996; g) atti e documenti relativi alla concessione dei benefici assistenziali (sussidi, indennizzi, prestiti e mutui) limitatamente agli aspetti che concernono la situazione economica, sanitaria e familiare dei beneficiari; h) nominativi del personale delegante e versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali, ferma restando la piena accessibilità sia riguardo al numero anonimo dei deleganti, sia riguardo all'ammontare dei versamenti; i) pareri espressi dall'Avvocatura generale dello Stato o da consulenti giuridici o tecnici, interni a procedimenti di contenzioso, fino alla conclusione del procedimento medesimo.
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