Art. 2
Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali
In vigore dal 2 ago 2001
1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 8, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti, compresi quelli ad essi direttamente connessi, relativi alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla costruzione e collaudazione di:
a) opere la cui realizzazione derivi da accordi internazionali;
b) opere la cui realizzazione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza;
c) opere classificate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:2001-03-14;292#art-2