Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 2 ago 2001
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, trasmesso con nota 25 gennaio 2000, n. 763;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 giugno 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua, in conformità con l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati dal Ministero dei lavori pubblici e dai dipendenti organi di amministrazione decentrata o comunque rientranti nella relativa disponibilità, sottratti all'accesso di cui all'articolo 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:2001-03-14;292#art-1