Art. 6

Vigilanza

In vigore dal 4 mag 2001
1. Le tariffe delle prestazioni dei servizi portuali e le relative variazioni devono essere comunicate all'autorità competente e rese pubbliche. I soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi portuali assicurano nell'esercizio della propria attività la più ampia trasparenza e garantiscono parità di trattamento a parità di condizioni. 2. L'autorità competente vigila sull'espletamento dei servizi portuali, sull'applicazione delle tariffe indicate dai soggetti autorizzati e riferisce annualmente al Ministero dei trasporti e della navigazione. L'autorità portuale riferisce in sede di relazione annuale ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera c), della legge n. 84 del 1994. 3. L'autorità competente, ferma restando la responsabilità in capo ai soggetti autorizzati in materia di sicurezza del lavoro secondo la vigente normativa, vigila sul rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori da parte dei soggetti che prestano i servizi portuali e verifica annualmente la sussistenza dei requisiti nei confronti dei soggetti autorizzati. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 febbraio 2001 Il Ministro: Bersani Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 141
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