Art. 5
Registro dei servizi portuali
In vigore dal 4 mag 2001
1. L'autorità competente istituisce il registro per l'iscrizione dei soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi portuali.
2. Nel registro devono essere indicati:
a) il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e la cittadinanza del soggetto autorizzato, se persona fisica; se persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche nella società stessa;
b) l'indicazione del servizio o dei servizi portuali da svolgere;
c) il domicilio o la sede del soggetto autorizzato;
d) il nome e cognome di un eventuale procuratore;
e) l'organico dei dipendenti e dei quadri dirigenziali con le relative qualifiche;
f) numero e tipo di eventuali mezzi utilizzati nello svolgimento del servizio;
g) il canone annuo e l'ammontare della cauzione;
h) le tariffe relative ai servizi da svolgere.
3. Fermi restando i casi generali di ritiro del provvedimento amministrativo, la decadenza dell'autorizzazione o la cessazione dell'autorizzazione comportano la cancellazione dal registro.
Storico versioni
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