Art. 5

Registro dei servizi portuali

In vigore dal 4 mag 2001
1. L'autorità competente istituisce il registro per l'iscrizione dei soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi portuali. 2. Nel registro devono essere indicati: a) il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e la cittadinanza del soggetto autorizzato, se persona fisica; se persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche nella società stessa; b) l'indicazione del servizio o dei servizi portuali da svolgere; c) il domicilio o la sede del soggetto autorizzato; d) il nome e cognome di un eventuale procuratore; e) l'organico dei dipendenti e dei quadri dirigenziali con le relative qualifiche; f) numero e tipo di eventuali mezzi utilizzati nello svolgimento del servizio; g) il canone annuo e l'ammontare della cauzione; h) le tariffe relative ai servizi da svolgere. 3. Fermi restando i casi generali di ritiro del provvedimento amministrativo, la decadenza dell'autorizzazione o la cessazione dell'autorizzazione comportano la cancellazione dal registro.
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