Art. 3

Autorizzazione

In vigore dal 4 mag 2001
1. L'autorizzazione all'esercizio dei servizi portuali è rilasciata, anche nel caso di autoproduzione, dall'autorità competente per uno o più servizi portuali da indicarsi nella stessa autorizzazione. 2. L'autorità competente, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge, sentita la commissione consultiva locale, determina annualmente, assicurando la più ampia concorrenza, il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per l'anno successivo per lo svolgimento di ciascun servizio portuale e stabilisce, per la presentazione delle domande, un termine di scadenza che, al fine di assicurare la parità di trattamento dei soggetti istanti, deve considerarsi perentorio. Di tali determinazioni deve darsi comunicazione mediante affissione all'albo dell'autorità competente. 3. L'autorità competente, nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione, deve tenere conto della rispondenza dell'organizzazione del soggetto istante all'attività che intende svolgere, nonché del rispetto da parte dello stesso della normativa relativa alla sicurezza dei lavoratori. A parità di condizioni in caso di più domande è da preferire il soggetto che offra il servizio a condizioni di costo più favorevoli per l'utente. 4. L'autorizzazione è rilasciata, sentita la commissione consultiva locale, sulla base dei criteri enunciati al comma 3 e previa verifica, nell'ambito di un'adeguata istruttoria, della sussistenza dei requisiti stabiliti in applicazione dei criteri di cui al successivo , entro novanta giorni dalla richiesta decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta. L'autorità competente può comunque annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dalla stessa autorità. 5. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di un canone annuale e alla prestazione di una cauzione determinati nel loro ammontare dall'autorità competente secondo modalità preventivamente individuate e tenendo conto del fatturato del soggetto prestatore del servizio. 6. L'autorizzazione può essere rilasciata per un periodo minimo di un anno e massimo di quattro, ferma restando la possibilità di rinuncia o decadenza motivata. La decadenza può essere dichiarata per le seguenti ipotesi: a) perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio; b) omesso pagamento del canone annuale; c) abusiva sostituzione nell'esercizio delle attività autorizzate; d) inadempienza degli obblighi derivanti dall'autorizzazione o imposti da norme di legge o di regolamento. 7. Prima di dichiarare la decadenza, l'autorità competente fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni.
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