Art. 4
Dichiarazioni e liquidazioni periodiche
In vigore dal 1 gen 2001
1. Per le operazioni di cui all', comma 1, le annotazioni di liquidazione periodica previste dall', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, possono essere effettuate entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare ed entro lo stesso termine deve essere eseguito il versamento della relativa imposta senza corresponsione degli interessi. Per le operazioni o attività diverse da quelle di cui all', comma 1, eventualmente effettuate dai medesimi soggetti, resta fermo l'obbligo della distinta annotazione e connessi adempimenti previsti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Ai fini delle liquidazioni periodiche di cui al comma 1 deve tenersi conto di tutte le operazioni per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel trimestre solare.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:2000-10-24;370#art-4