Art. 2

Registrazione dei corrispettivi

In vigore dal 1 gen 2001
1. L'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi e delle bollette-fatture emesse in ciascun giorno sono annotate nel registro previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con le modalità ivi previste. Le annotazioni devono essere effettuate comunque non oltre il mese successivo a ciascun trimestre solare, con riferimento al giorno di effettuazione dell'operazione. 2. Entro lo stesso termine le bollette-fatture emesse possono essere singolarmente annotate, anziché nel registro di cui al comma 1, in quello previsto dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con le modalità ivi indicate. 3. I soggetti di cui all'ultimo comma dell' possono effettuare le prescritte annotazioni indicando i totali delle distinte meccanografiche di fatturazione relative alle bollette-fatture emesse nel corso di ciascun trimestre solare, entro il mese successivo al trimestre stesso con riferimento alla data della loro emissione.
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